Descrizione
Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla Legge Regionale 30 luglio 1996 n. 22:
- servizio di piazza con autovettura con conducente o taxi, di cui all' art. 3 della L.R. n. 22/96 e all'art.86 del D.L.vo 30.04.92 n.285 e successive modificazioni;
- servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui all'art. 4 della L.R. n. 22/96 e all'art. 85 lett b) del D.L.vo n. 285/92 e successive modificazioni.