La legge n. 219 del 22 dicembre 2017, contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, (c.d. legge sul biotestamento) riconosce il diritto di ogni persona di acconsentire o non acconsentire, previa la necessaria informazione, alle cure sanitarie proposte (consenso informato).
In alcuni casi, però, la persona potrebbe non essere in grado di esprimere la propria volontà. La disposizione anticipata di trattamento, anche chiamata “testamento biologico”, è l’espressione della volontà di una persona sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso in cui non sia più in grado di prendere decisioni o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità.
La decisione di redigere una Dat è assolutamente libera e volontaria. Ogni persona maggiorenne, e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso le Dat, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Prima di esprimere le Dat occorre aver acquisito informazioni adeguate sui benefici e su rischi dei trattamenti, degli esami e delle terapie, circa le possibili alternative e sulle conseguenze del rifiuto.
Nelle sue Dat la persona non potrà esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. Riguardo a tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.
La dichiarazione può essere annullata o modificata in ogni sua parte e in qualsiasi momento della vita; qualunque modifica delle Dat comporta la sua totale sostituzione e annullamento delle precedenti.
Fiduciario
È inoltre possibile indicare, direttamente nelle Dat o successivamente, una persona di fiducia, “fiduciario”, che rappresenta il dichiarante, divenuto incapace di autodeterminarsi, nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. Può essere un familiare o anche una persona non legata da vincoli giuridici e familiari. Può accettare la nomina sottoscrivendo le Dat o con atto successivo, che va poi allegato alle stesse.
Il fiduciario, al quale viene rilasciata una copia delle Dat, può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.
L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. Nel caso in cui le Dat non contengano l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le Dat mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.
Il medico è tenuto al rispetto delle Dat. Può disattenderle parzialmente o totalmente, solo in accordo con il fiduciario, se non corrispondono alle condizioni cliniche del paziente o se sono sopravvenute terapie imprevedibili al tempo delle Dat, che offrano al paziente concrete possibilità di miglioramento. Il fiduciario ha quindi il potere, in accordo con il medico, di attualizzare le disposizioni lasciate dalla persona.
Pianficazione condivisa delle cure
La persona già malata può compilare un testamento biologico oppure esprimere le proprie volontà con la pianificazione condivisa delle cure. La pianificazione viene concordata direttamente con il medico previa adeguata informazione al paziente. Anche con la pianificazione il paziente può indicare un fiduciario. Il consenso del paziente alla pianificazione e l’eventuale indicazione di un fiduciario sono espressi in forma scritta o, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo permettano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. La pianificazione delle cure può essere aggiornata in base al progressivo evolversi della malattia.
Registro-elenco testamento biologico
La legge sul biotestamento è retroattiva, si applica anche alle Dat già depositate in Comune o da un notaio.
Come fare
Le Dat possono essere espresse per:
- atto pubblico o per scrittura privata autenticata da parte di un notaio;
- tramite scrittura privata consegnata personalmente dal disponente all’ufficio dello stato civile del Comune di residenza, che provvede all’annotazione in apposito registro;
- attraverso le strutture sanitarie, qualora le Regioni regolamentino la raccolta di copia delle Dat.
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le Dat possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle Dat con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.
Visto il carattere personale della dichiarazione non sono stati predisposti specifici modelli o fac-simili. L’interessato può esprimerla su carta libera nel modo che ritiene più opportuno: scrivendo a mano in modo leggibile o utilizzando strumenti meccanici (macchina da scrivere) o informatici (PC etc.).
La dichiarazione deve contenere i seguenti contenuti necessari:
- dati anagrafici del dichiarante (cognome, nome, data di nascita);
- indicazione delle situazioni in cui dovrà essere applicata la Dat (ad esempio, in caso di malattia invalidante e irreversibile, etc.);
- consenso o rifiuto di specifiche misure mediche (può essere chiesta consulenza al proprio medico di fiducia);
- data e firma del dichiarante.
Nella dichiarazione è consigliata anche l’indicazione di una persona di fiducia (fiduciario), completa di dati anagrafici e di recapiti per eventuali contatti.
Consegna Dat in Comune
Soggetti interessati
Possono presentare le Dat ai fini dell’annotazione nell’apposito registro, esclusivamente i cittadini residenti nel Comune di Asiago.
Le Dat da depositare in Comune vanno consegnate personalmente all’ufficiale di stato civile, con copia del documento d’identità valido e del codice fiscale del disponente e del fiduciario. Il pubblico ufficiale provvederà ad annotare il deposito nell’apposito registro e rilascerà attestazione dell’avvenuto deposito.
Costi
Le Dat consegnate ed annotate nel registro istituito all’ufficio stato civile del Comune, sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Normativa
Legge n. 219 del 22.12.2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” (link http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;219)
Dove e quando
Ufficio Sato civile, Piazza II° Risorgimento n. 6 (piano terra)
Orario di apertura al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì , giovedì e venerdì dalle 10:00 alle 12.30; giovedì dalle 16.00 alle 17:00;
Tel. 0424/600200, fax 0424/600212
Email: servizidemografici@comune.asiago.vi.it PEC: asiago.vi@cert.ip-veneto.net
MODULISTICA
Pagina aggiornata il 30/09/2023