Criteri e modalità
Art. 26
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Descrizione | File |
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REGOLAMENTO COMUNALE ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI
Inserita il 26/05/2015
Modificata il 26/05/2015
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Regolamento SERVIZI SOCIALIpdf.pdf (263.74 KB)
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